lunedì 16 luglio 2012

Parere della Commissione Europea sulla mediazione

La scorsa settimana, il servizio giuridico della Commissione europea ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino relativamente ad una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione.

Il parere della Commissione è stata “letta” in maniera diametralmente opposta, per cui mi sembra utile riportare un importante commento tratto da MondoADR, che consente di fare chiarezza sul punto.
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In considerazione della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle sue conclusioni la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio come segue.

OK ALLE SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Conclusione della Commissione: "Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice".

La Commissione approva senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.

NO ALLE SANZIONI DERIVANTI DALLA PROPOSTA DEL MEDIATORE QUANDO LA MEDIAZIONE E’ OBBLIGATORIA

Conclusione della Commissione: "osta ad una normativa nazionale quale quella oggetto della presente causa che assortisce il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e pertanto di limitare, in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice".

Su questo quesito il parere della Commissione è più articolato e ritiene che "un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione  e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione" e prosegue "effettivamente  tale  meccanismo  appare  in  grado  di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria.  Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti,  sussiste  sempre la possibilità  per le parti di adire direttamente  il  giudice".

La Commissione commette una svista quando ritiene che il mediatore ”a volte debba” fare una proposta senza rilevare che l’ipotesi è prevista solo quando "le parti gliene fanno concorde richiesta" (comma 1, art. 11 del D.Lgs. 28/10).  In ogni caso, concordemente con il pensiero di moltissimi mediatori, ritiene che le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della proposta del mediatore, limitatamente ai casi di mediazione obbligatoria, possano limitare il diritto di accesso al giudice.

OK ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CON UN TERMINE DI QUATTRO MESI.

Conclusione della Commissione: "non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo   giudizio    che   possa    essere   tale   da    risultare    manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto".

Sul punto maggiormente controverso in Italia, la Commissione è molto chiara approvando la mediazione obbligatoria che abbia un termine di quattro mesi. Su questo punto la Corte di Giustizia si era già espressa favorevolmente sulla conciliazione obbligatoria nel settore delle telecomunicazioni. La Commissione ricorda che "l'art. 5,  comma  2,  della  direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento  giudiziario,  purché tale  legislazione non  impedisca  alle  parti  di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.>> Inoltre sottolinea che << riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni  in quanto, come il tentativo  obbligatorio di conciliazione extragiudiziale,  anch’essa persegue lo scopo di  ridurre  i tempi processuali  per  la risoluzione   delle  controversie  e  quello   di   far   diminuire   quantitativamente   il contenzioso    giudiziario,  migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione   pubblica. In questo  modo,  la  mediazione  obbligatoria,  pur ponendosi  come misura restrittiva  rispetto all’accesso  al giudice, è giustificata  dal fatto  che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse  generale, tra cui quello  della composizione   più   rapida   delle   controversie,   che   é   fissato   specificatamente nell’interesse  delle  parti. La  mediazione  obbligatoria  appare  pertanto  come  una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi".

RIMANDA AL GIUDICE NAZIONALE LA VALUTAZIONE CASO PER CASO SULL’ONEROSITA’ DELLA MEDIAZIONE

Conclusione della Commissione: "osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie".

In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie. Infatti i costi effettivi della mediazione dipendono dalle indennità di ciascun organismo, che possono variare grandemente rispetto ai parametri del DM. Inoltre, la comparazione tra indennità di mediazione e contributo unificato è errata perché nel costo del giudizio deve essere ricompreso anche l’onorario del legale e dell’eventuale CTU che in giudizio è un obbligo e in mediazione una facoltà. In ogni caso dobbiamo rilevare che la Commissione incorre in un grave errore in quanto prende in considerazione solo le tabelle e i criteri del DM 180 e non come modificati dal DM 145 che ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi). Inoltre una presunta gratuità della mediazione non sarebbe coerente con il principio della Direttiva per cui gli Stati devono assicurare la qualità del servizio di mediazione.


Sullo stesso tema riporto il link ad un altro interessante commento, tratto dal blog mediare senza confini.

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