sabato 21 settembre 2013

Da Guida al diritto - Mediazione al via, dubbi sulla decorrenza dell’obbligatorietà (di Marco Marinaro)

Da Marco Marinaro nuove informazioni sul “cantiere aperto” che è la mediazione (è una neverending story?) e il “dibattito” sulla data di entrata in vigore della nuova disciplina... Da leggere...


Era prevedibile che il “cantiere” legislativo della mediazione sarebbe rimasto ancora aperto, ma era difficile preconizzare che le ulteriori modifiche sarebbero state annunciate ancor prima della entrata in vigore della riforma appena varata con la legge di conversione n. 98/2013 del Dl 69/2013 (c.d. Decreto “del fare”).

Il piano “Destinazione Italia”
E così nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2013 è stato dato il via libera al piano “Destinazione Italia” che contiene una serie di interventi che puntano ad attrarre investimenti esteri ed a favorire il rilancio della competitività.
Tra le soluzioni per migliorare i tempi della giustizia italiana (quale obiettivo essenziale per attrarre gli investimenti) vi è – nel breve periodo – l’intenzione di rafforzare gli incentivi alla mediazione. In particolare, si intende rendere possibile la rinuncia all'assistenza legale nel procedimento ed elevare la soglia per l'esenzione dall'imposta di registro per gli accordi raggiunti in quella sede (che si ricorderà è attualmente fissata a cinquantamila euro).
La prima misura riaprirà ovviamente il dibattito sul ruolo dell’avvocato in mediazione, la seconda probabilmente lascerà delusi coloro i quali – ed a ragione – ritengono che lo strumento mediazione richieda più incentivi e strumenti normativi che ne agevolino il volontario accesso.
Altra modifica preannunciata e che potrebbe in qualche modo incidere sia pur indirettamente nell’incentivare le parti ad una soluzione rapida in sede mediativa è il prospettato aumento del tasso di interesse moratorio in base a quanto previsto dalla normativa in materia di transazioni commerciali su base UE. Ciò in quanto si è rilevato che il differenziale tra tasso legale degli interessi moratori e tasso di mercato costituisce una spinta all’abuso di resistenza in giudizio.
Peraltro, la riapertura a modifiche legislative consente di auspicare che con una più attenta riflessione si possa rimediare a taluni problematiche interpretative determinate dalla incerta formulazione del testo della riforma.

I dubbi sulla data di entrata in vigore
Incertezza che ad esempio regna in ordine alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che assume uno specifico rilievo con riguardo alla obbligatorietà della stessa.
Invero con un aggiornamento del 16 settembre 2013 il Ministero della giustizia aveva modificato le informazioni relative alla mediazione pubblicate sul sito ufficialewww.giustizia.it . Tra le informazioni si precisava che «Le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicheranno decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 69/2013, cioè dal 21 settembre 2013».
Si deve rilevare che consultando la suindicata pagina web dal 19 settembre 2013 è possibile notare invece che – pur permanendo l’aggiornamento ufficiale alla data del 16 settembre 2013 e senza alcuna ulteriore precisazione – la data indicata per l’entrata in vigore risulta ora individuata nel 20 settembre 2013. La vicenda è singolare e, fermo restando, che sarà il giudice (eventualmente investito di problematiche attinenti a controversie introdotte proprio il 20 settembre 2013) a dover decidere circa la procedibilità o meno della domanda giudiziale, appare utile fissare i dati normativi che sono destinati a fissare la data di effettiva vigenza della riforma.
Per stabilire quindi tale data occorre fare riferimento al comma 2 dell’art. 84 Dl. 69/2013 (convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 98/2013), in base al quale tutte le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicano «decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione» del decreto.
Orbene, poiché la legge di conversione (pubbl. in Gazz. Uff. del 20 agosto 2013) è entrata in vigore il 21 agosto 2013, applicando gli ordinari criteri di computo dei termini, le modifiche in materia di mediazione devono ritenersi vigenti a far data dal 21 settembre 2013. In applicazione del principio generale tempus regit actum, per le azioni intraprese da quella data è necessario procedere preventivamente al procedimento di mediazione.

Il Ministero della giustizia sembra indirizzarsi – come si è detto, dopo un evidente ripensamento - in altra direzione. Sarà interessante verificare quale sarà l’orientamento dei giudici di merito.

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