mercoledì 8 gennaio 2014

Da Il Sole 24 ore - Corsi d'aggiornamento e conflitti d'interesse: stretta sulla mediazione

Di Marco Marinaro - pubblicato su Il Sole 24 ore il 6 gennaio 2014.


Il ministero della Giustizia stringe la vigilanza sugli organismi di mediazione per garantire la qualità, l'imparzialità e l'economicità del servizio. E lo fa nel solco delle linee-guida individuate con la direttiva del 5 novembre del ministro Annamaria Cancellieri e precisate con la circolare del 27 novembre.

Formazione e designazione
Innanzitutto, occorre garantire che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene «un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori». L'attenzione sembra quindi puntata sui corsi e sui tirocini (svolgere questi ultimi, soprattutto, è stato problematico nel periodo in cui la mediazione non era obbligatoria) per l'aggiornamento biennale, obbligatorio per la permanenza nell'elenco ministeriale.
Le indicazioni della direttiva sembrano inoltre investire anche la corretta applicazione delle norme regolamentari circa la designazione del mediatore, irrigidite dal Dm 145/2011 che ha modificato il Dm 180/2010 prevedendo che gli affari di mediazione siano assegnati con criteri «inderogabili» fissati dal regolamento dell'organismo e «rispettosi» della competenza professionale del mediatore, in base anche alla sua laurea.

Stop ai conflitti d’interesse
In secondo luogo, il ministro, nella direttiva del 5 novembre, afferma la necessità che sia assicurata «l'effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento». Per questa indicazione operativa la questione appare ancor più delicata e complessa. Traspare l'obiettivo di verificare le eventuali commistioni di interessi nella gestione degli organismi, che spesso non hanno sedi proprie ma condividono – a diverso titolo – gli spazi con altre tipologie di attività, da quelle professionali a quelle associative. Limiti sono stati introdotti per gli avvocati con la modifica del Codice deontologico forense, che impedisce la commistione di studi legali con le sedi di organismi di mediazione.


Sull'aspetto cruciale dell'imparzialità e dell'indipendenza degli organismi di mediazione è intervenuta anche la circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre, che ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle convenzioni e degli accordi stipulati tra organismi, avvocati o consulenti, enti terzi e altri soggetti. Queste convenzioni, precisa la circolare, «devono ritenersi non consentite». E il documento prosegue affermando che «in ogni caso, eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione». 

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